Fondazione FoRT

Statuto

Art. 1 Costituzione Per iniziativa del Dott. Federico Cappuzzo è costituita una Fondazione denominata “Fondazione Ricerca Traslazionale” (in breve “FoRT”). Art. 2 Scopo La Fondazione è aconfessionale e apartitica, non ha scopo di lucro, e si propone di svolgere attività scientifica e di ricerca nel settore biomedico, con particolare ma non esclusivo riguardo alla ricerca traslazionale applicata in campo oncologico, pre-clinico e clinico. A tal fine, avvalendosi anche di prestazioni volontarie e gratuite, la Fondazione può, tra l’altro:
  1. mettere a punto, progettare e condurre, studi pre-clinici e clinici di fase da I a IV;
  2. partecipare a progetti volti allo sviluppo di nuovi farmaci e di nuovi regimi terapeutici;
  3. coordinare e/o partecipare a studi clinici multicentrici;
  4. promuovere e/o realizzare iniziative scientifiche, quali congressi, riunioni, conferenze, meeting, seminari, corsi, pubblicazioni;
  5. promuovere o supportare progetti di ricerca, anche di base o traslazionale.
Per il miglior raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessari, purché rientranti negli scopi istituzionali e volti a realizzare attività istituzionali o direttamente connesse. Potrà inoltre aderire ad associazioni, confederazioni, istituzioni operanti nei propri settori di attività o affini, e stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati, nonché istituire altre Fondazioni, Associazioni, sezioni, unità o filiali, o ancora costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società, nonché partecipare a società. La Fondazione può svolgere la sua attività sia sul territorio nazionale che all’estero. Art. 3 Sede La Fondazione ha sede in Roma, Via Magnagrecia  civico n. 30/A. La Fondazione potrà costituire altre sedi operative ed uffici di rappresentanza. Art. 4 Durata ed estinzione La Fondazione è costituita senza limiti di durata e si estingue per le cause previste dalla legge. In caso di estinzione, da qualsiasi causa determinata, il patrimonio della Fondazione verrà devoluto, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione, ad altra fondazione o associazione o Ente avente fini analoghi, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Art. 5 Patrimonio e gestione Il patrimonio della Fondazione è costituito:
  1. dal contributo in denaro conferito dal Fondatore all’atto della costituzione;
  2. dai beni mobili ed immobili che pervengano alla Fondazione a seguito di lasciti, donazioni, oblazioni, erogazioni liberali, ed a qualsiasi altro titolo, e che siano espressamente destinati al suo patrimonio;
  3. da contributi, sovvenzioni e finanziamenti versati da Enti pubblici e privati, persone fisiche e giuridiche, istituzioni internazionali e comunitarie, soggetti italiani e stranieri, destinati espressamente al suo patrimonio;
  4. da eventuali entrate o acquisizioni a qualsiasi altro titolo conseguite, nonché dagli ulteriori redditi derivanti dal patrimonio e dalle proprie attività, che il Consiglio di Amministrazione disponga di destinare a incremento del patrimonio.
La Fondazione attinge i mezzi necessari per il perseguimento dei suoi fini:
  1. dai proventi reddituali derivanti dal patrimonio di cui al capo precedente;
  2. dai beni mobili ed immobili che pervengano alla Fondazione a seguito di lasciti, donazioni, oblazioni, erogazioni liberali, ed a qualsiasi altro titolo, e che non siano destinati al suo patrimonio;
  3. da contributi, sovvenzioni e finanziamenti versati da Enti pubblici e privati, persone fisiche e giuridiche, istituzioni internazionali e comunitarie, soggetti italiani e stranieri, che non siano destinati al suo patrimonio;
  4. da eventuali entrate o acquisizioni a qualsiasi altro titolo conseguite, nonché dagli ulteriori redditi derivanti dal patrimonio e dalle proprie attività, che non siano stati espressamente destinati ad incrementare il patrimonio su disposizione del Consiglio di Amministrazione;
  5. dalle eventuali riconversioni del patrimonio di cui al capo precedente, attuate dietro motivata delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio dei Revisori.
E’ vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Art. 6 Fondatore Il Dott. Federico Cappuzzo è il Fondatore, che ha dato impulso alla costituzione della Fondazione, e ha partecipato all’atto costitutivo. Art. 7 Partecipanti I ricercatori possono proporre studi clinici alla Fondazione. Nel caso la Fondazione ritenga che lo studio proposto sia fattibile e di interesse, e quindi decida di realizzarlo provvedendo alla sua conduzione, i ricercatori proponenti ne assumono il ruolo di Principal Investigator, secondo le linee guida della buona pratica clinica per la esecuzione delle sperimentazioni cliniche. I Principal Investigators degli studi condotti da Fondazione, che non fanno già parte del Consiglio di Amministrazione, sono considerati, stante la loro accettazione, Partecipanti. La qualifica di Partecipante è mantenuta per tutta la durata dello studio. Il momento in cui uno studio va considerato concluso verrà definito in apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del successivo art. 11. Parimenti, fatto salvo quanto disposto nel presente statuto, le regole e le procedure di presentazione e valutazione degli studi, nonché di ammissione e decadenza dei Partecipanti potranno essere ulteriormente specificate in apposito regolamento definito dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del successivo art. 11. Art. 8 Esclusione e recesso Il Partecipante può essere escluso dalla Fondazione o dichiarato decaduto a seguito di delibera assunta all’unanimità dal Consiglio di Amministrazione, qualora venga meno agli impegni da lui assunti nei confronti della Fondazione, ovvero ponga in essere atteggiamenti contrastanti con le finalità della Fondazione stessa, oppure si sia reso responsabile di atti dannosi o di azioni disonorevoli o di pregiudizio per l’interesse della Fondazione. I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte. Art. 9 Organi Sono organi della Fondazione:
  1. l’Assemblea dei Partecipanti, se ne ricorrono i presupposti;
  2. il Consiglio di Amministrazione;
  3. il Presidente;
  4. il Comitato Scientifico, se istituito;
  5. il Collegio dei Revisori.
Art. 10 Assemblea dei Partecipanti L’Assemblea dei Partecipanti, costituibile nel caso di esistenza di almeno un partecipante, è composta da tutti i Partecipanti in essere al momento della riunione, ognuno dei quali ha diritto ad un voto. Non sono ammesse deleghe. L’Assemblea è convocata almeno una volta all’anno per l’aggiornamento sull’attività della Fondazione, e comunque quando necessario per l’elezione dei rappresentanti dei Partecipanti negli organi della Fondazione. L’Assemblea si riunisce inoltre ogni qualvolta ne sia richiesta la convocazione da almeno un terzo di Partecipanti, con specifica indicazione degli argomenti da trattare, sempreché rientrino nelle competenze dell’Assemblea. L’assemblea delibera in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei Partecipanti, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Partecipanti presenti. La seconda convocazione deve essere successiva di almeno 24 ore rispetto alla prima convocazione. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza semplice dei presenti. L’Assemblea dei Partecipanti si riunisce dietro convocazione del rappresentante dei Partecipanti nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione, o in caso di sua mancanza o inerzia, del Presidente della Fondazione, che deve avvenire con comunicazione scritta indicante data, luogo ed ora della convocazione e gli argomenti all’ordine del giorno della stessa. La convocazione dell’Assemblea può avvenire mediante qualsiasi mezzo che possa comprovare l’avvenuto ricevimento dell’avviso di convocazione (raccomandata, raccomandata a mano, fax, posta elettronica) inviato o consegnato almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza. L’avviso verrà spedito o trasmesso ad uno dei recapiti che il Partecipante dovrà specificare all’atto della sua accettazione. I Partecipanti sono tenuti a dare comunicazione della variazione dei propri recapiti; in mancanza verrà considerato valido l’avviso spedito o trasmesso all’ultimo recapito comunicato. Le Assemblee si intendono validamente costituite, anche senza preavviso di convocazione, qualora sia presente la totalità dei Partecipanti, ed almeno un amministratore e un revisore, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno. L’assemblea ha i seguenti compiti:
  1. elegge il rappresentante dei Partecipanti nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione;
  2. elegge un componente del Collegio dei Revisori;
  3. elegge il rappresentante dei Partecipanti nel Comitato Scientifico, se istituito, stante la sua necessaria competenza tecnica;
  4. ogni qualvolta richiesto dal Consiglio di Amministrazione esprime pareri consultivi sull’indirizzo delle linee generali dell’attività della Fondazione.
All’apertura di ogni seduta l’assemblea elegge un Presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale. Art. 11 Consiglio di Amministrazione La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione composto da:
  1. il Fondatore;
  2. tre componenti, nominati dal Fondatore;
  3. un ulteriore componente, quando nominato dall’Assemblea dei Partecipanti.
Il Fondatore rimarrà in carica fino a dimissioni o decesso.  Nel caso di cessazione del suo mandato non sarà sostituito. I componenti nominati dal Fondatore rimarranno in carica per tre anni; al termine del loro mandato potranno essere confermati – una o più volte – dal Fondatore, o invece sostituiti, e così per i trienni successivi. Nel caso in cui il Fondatore cessi di partecipare al Consiglio di Amministrazione, i componenti dallo stesso nominati rimarranno in carica fino a dimissioni, permanente impedimento o decesso, e alla loro cessazione saranno sostituiti per cooptazione dallo stesso Consiglio di Amministrazione. Il mandato del componente nominato dall’Assemblea dei Partecipanti è biennale, salvo l’eventualità in cui lo stesso venga nominato Presidente, nel qual caso il suo mandato terminerà con quello di Presidente. Il componente nominato dall’Assemblea dei Partecipanti è rieleggibile. Nel caso in cui, per qualunque motivo, venga a mancare prima del termine del suoi mandato uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione nominati dal Fondatore, il Fondatore nominerà un nuovo componente, che rimarrà in carica fino al termine dell’originario mandato del componente sostituito. Nel caso in cui, per qualunque motivo, nel corso del suo mandato venga a mancare il componente del Consiglio di Amministrazione nominato dall’Assemblea dei Partecipanti, la stessa dall’Assemblea dei Partecipanti nominerà con le stesse modalità il nuovo componente, che rimarrà in carica fino al termine dell’originario mandato del componente sostituito. In caso di sopravvenuta mancanza di Partecipanti, il componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione nominato dall’Assemblea dei Partecipanti decade immediatamente. L’amministrazione dell’Associazione per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione intesi a conseguire le finalità dell’Associazione è affidata al Consiglio di Amministrazione, cui spettano tutti i poteri e le funzioni che non siano espressamente riservate dalla legge, dall’atto costitutivo e/o dallo statuto ad altri organi, salva l’acquisizione nei casi previsti del parere non vincolante del Comitato Scientifico, se istituito, e/o dell’Assemblea dei Partecipanti. Fatte salve le norme di legge e le previsioni del presente statuto, il Consiglio di Amministrazione può approvare uno o più appositi regolamenti, nei quali siano analiticamente precisate le modalità operative dell’Associazione. Nell’ambito del Consiglio di Amministrazione è nominato un Presidente, secondo quanto stabilito dal successivo art. 12, e può essere nominato, ove ritenuto opportuno, un Vice Presidente, il cui mandato durerà come quello del Presidente; entrambi saranno rieleggibili per uno o più mandati. Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno o più dei suoi membri parte delle proprie attribuzioni, specificando i limiti della delega. Nel caso intenda delegare collegialmente alcuni dei suoi membri, a formare un Comitato Esecutivo, dovrà definire le modalità di funzionamento dello stesso. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione. In caso di suo impedimento o assenza provvedono a convocare e/o presiedere le riunioni il Vice Presidente, qualora eletto, o altrimenti il Consigliere più anziano. La convocazione del Consiglio di Amministrazione avviene ogni qualvolta se ne dimostri l’opportunità per dar luogo alle deliberazioni previste dal presente Statuto, ma comunque almeno due volte all’anno. Il Consiglio deve altresì essere convocato ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno due Consiglieri o lo ritenga il Presidente. L’ avviso di convocazione, contenente data, luogo ed ora della convocazione, oltre all’ordine del giorno con gli argomenti da trattare è trasmesso con mezzi che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento, quali ad esempio raccomandata con avviso di ricevimento, telefax o posta elettronica (e-mail), telegramma, avviso consegnato manualmente; in tal ultimo caso dovrà essere acquisita e conservata agli atti della Fondazione la ricevuta contenente la firma autografa del Consigliere destinatario. La convocazione deve avvenire 5 giorni prima della data fissata per la riunione e almeno due in caso di urgenza, e deve essere recapitata anche ai Revisori. Il Consiglio di Amministrazione può comunque validamente costituirsi anche nel caso in cui non siano rispettate le modalità suddette, purché sia rappresentato l’intero Consiglio, nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, e sia presente almeno un revisore. Salvo quando diversamente previsto dal presente Statuto, il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito in prima convocazione con la presenza di almeno la metà di tutti i suoi componenti, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei suoi componenti presenti. La seconda convocazione deve essere successiva di almeno 24 ore rispetto alla prima convocazione. Salvo quando diversamente previsto dal presente Statuto, le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, escludendo dal computo gli astenuti. In caso di parità prevale la proposta a cui accede il voto del Presidente. Nel caso di modifiche del presente statuto, ai sensi del successivo art. 17, è tuttavia richiesta la maggioranza assoluta dei suoi componenti. E’ ammessa la possibilità che la riunione possa svolgersi anche in più luoghi mediante teleconferenza o videoconferenza, e ciò a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione sugli argomenti all’ordine del giorno; in tal caso la sede dell’adunanza è quella ove si trova il Presidente. Art. 12 Presidente Il Presidente è nominato dal Fondatore, nella sua persona o comunque fra i componenti del Consiglio di Amministrazione, dura in carica fino alla scadenza del triennio del mandato dei consiglieri nominati dal Fondatore in carica al momento della sua nomina, ed è rieleggibile. Nel caso in cui il Fondatore cessi di partecipare al Consiglio di Amministrazione, il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi componenti, per un mandato di tre anni. La rappresentanza della Fondazione in giudizio (in qualsiasi sede e grado ed innanzi a qualsiasi Autorità Giudicante, anche amministrativa, con espressa facoltà di nominare avvocati, difensori abilitati, procuratori alle liti e consulenti tecnici), la rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e la firma sociale (comprensive della facoltà di riscuotere e quietanzare e di rilasciare procure per singoli atti o categorie di atti) spettano al Presidente per tutti gli atti, affari ed operazioni sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, nessuno escluso ed eccettuato; spettano pure a quegli altri Consiglieri ai quali fossero stati delegati poteri dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente articolo 11, nei limiti dei poteri così delegati. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, dà attuazione alle sue delibere, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, operare sugli stessi e procedere agli incassi. Il Presidente può assumere, riferendone al Consiglio di Amministrazione alla prima riunione successiva, qualsiasi provvedimento che abbia carattere d’urgenza, ivi compresa la nomina di procuratori speciali anche alle liti, attive e passive, di qualunque genere, anche arbitrali. In caso di assenza o impedimento del Presidente, i poteri predetti sono esercitati dal Vice Presidente, qualora eletto, o altrimenti dal Consigliere più anziano. Art. 13 Comitato Scientifico Ove ritenuto necessario può essere istituito un Comitato Scientifico, organo consultivo dell’Associazione, nominato dal Consiglio di Amministrazione. La sua composizione ed il suo funzionamento saranno stabiliti in apposito regolamento definito dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del successivo art. 11. Art. 14 Collegio dei Revisori Il Collegio dei Revisori è formato da due componenti, di cui uno nominato dal Consiglio di Amministrazione, e uno nominato dall’assemblea dei Partecipanti. In caso di mancanza di Partecipanti entrambi i componenti sono nominati dal Consiglio di Amministrazione. I componenti del Collegio, che assumerà il mandato con la nomina del secondo ed ultimo dei suoi componenti, dovranno essere scelti tra gli iscritti nell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. L’emolumento dei Revisori medesimi sarà stabilito sulla base dei valori già in uso formatisi in base a quanto previsto dalle tariffe professionali già vigenti dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Il Collegio dei Revisori ha il compito di controllare l’amministrazione della Fondazione, vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto, accertare la regolare tenuta della contabilità sociale. I Revisori assistono alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo, se istituito, e del Comitato Scientifico senza diritto di voto e possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo. Il Collegio dei Revisori dura in carica tre esercizi, e scade alla data dell’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio del suo mandato. I suoi componenti possono essere riconfermati. In luogo del Collegio dei Revisori può essere nominata con identiche attribuzioni una Società di Revisione. Nel caso di cessazione di un revisore durante il mandato colui che lo ha nominato provvede al suo reintegro. Il nuovo revisore rimane in carica fino alla data in cui doveva scadere il mandato del revisore che egli ha sostituito. Art. 15 Gratuità delle cariche Salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione tutte le cariche sono gratuite, eccetto quelle dei Revisori, per i quali vale quanto stabilito dall’art. 14 del presente statuto, e ferma la possibilità di retribuire i componenti degli organi collegiali per attività che esulano dalla loro carica, espressamente autorizzate del Consiglio di Amministrazione. Le spese relative all’espletamento degli incarichi assunti negli organi collegiali si intendono già autorizzate, e saranno rimborsate dietro presentazione della relativa documentazione. Art. 16 Esercizi e bilancio L’esercizio inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Il primo esercizio avrà comunque termine al 31 dicembre dell’anno in cui la Fondazione è costituita. Entro il mese di giugno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo dell’anno precedente e redige la relazione illustrativa. Al bilancio consuntivo deve inoltre essere allegata la relazione del Collegio dei Revisori. Eventuali utili o avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Art. 17 Modifiche dello Statuto Le modifiche del presente statuto, nei limiti consentiti dalla legge, potranno essere apportate dal Consiglio di Amministrazione mediante delibera assunta con il quorum specificato nell’art. 11 del presente statuto. Art. 18 Libri sociali Le delibere dell’Assemblea dei Partecipanti, del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo se istituito, del Comitato Scientifico se istituito, le deleghe dei poteri e le modifiche dei poteri di rappresentanza verranno fatti constare in uno o più libri regolarmente tenuti. Art. 19 Disposizioni finali Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.